Art. 3.

      1. Agli effetti del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.